In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994).
da Segreteria
del mercoledì, 25 settembre 2024